L’uso del phon nei condomini

Ultimo aggiornamento: 28.03.24

 

Vediamo di far luce su alcune questioni legate alle regole e alle leggi in merito alla gestione dei rumori all’interno dei condomini, in particolare quello dell’asciugacapelli

 

La scelta del condominio come luogo dove vivere ha innumerevoli vantaggi: non si è mai soli, ci si sente al sicuro, c’è sempre una persona all’ingresso che regoli entrate e uscite. Tuttavia, per alcuni aspetti, la scelta del condominio può rivelarsi un vero e proprio problema: questo se si pensa che non tutte le persone che vi abitano siano realmente flessibili e disponibili al dialogo. 

Può accadere infatti che sia necessario discutere di questioni inerenti al vivere in comunità e che questo porti spesso a litigi e qui pro quo. Una delle problematiche maggiormente discusse in queste sedi riguarda il rumore: sciacquoni tirati la notte, tacchi alti per il corridoio, schiamazzi notturni degli adolescenti e perché no, anche l’uso dell’asciugacapelli. 

Poiché non sempre è facile far valere la propria opinione, è importante dare uno sguardo a quello che dice la legge in merito a queste faccende, cercando di far luce su ciò che è lecito fare e cosa no e cercando di riportare la pace all’interno dei variegati condomini.

 

La legge

Come abbiamo detto, è importante fare chiarezza su queste faccende, prendendo in considerazione quanto riportato all’interno della normativa vigente, che si dimostra però piuttosto vaga a livello nazionale.

La legge infatti non dà indicazioni specifiche su questo argomento, ma parla piuttosto di immissioni rumorose, identificando con questo termine tutto ciò che abbiamo già citato, dall’uso di elettrodomestici al tono della voce. 

 

 

Il codice civile parla infatti di normale tollerabilità: si tratta di un termine molto vago che andrebbe a definire il limite da non poter superare quando si ha a che fare con rapporti generici di vicinato, in questo caso con il condominio.

Come si può notare quindi non si tratta di un limite specifico e facilmente misurabile in termini numerici, per questo non è sempre facile avere un’idea chiara di cosa sia giusto e cosa no ed è da qui che emergono spesso conflitti e disguidi.

Il criterio da usare quindi, e che la legge stessa ci invita a mettere in pratica, è quello del buon senso: in mancanza di questo, eccedere in questi comportamenti può portare a sanzioni di diverso tipo.

In certi casi a un vero e proprio risarcimento della persona danneggiata, qualora si sia in grado di dimostrare il reale danno causato, in altri casi il più semplice ordine di mettere fine al comportamento, che in questa sede è stato definito molesto.

 

La normativa locale

Se questo è il quadro generale, fin troppo generale, in cui ci inseriamo, è importante anche aggiungere che i singoli comuni propongono delle variazioni sul tema, ossia mettono a punto una serie di provvedimenti pensati per garantire il quieto vivere dei propri condomini.

Tra questi, c’è anche quello riguardante l’inquinamento acustico: è in questo caso che si stabilisce un limite numerico preciso in termini di decibel (l’unità di misura del suono) oltre il quale il comune procederà prendendo provvedimenti in via amministrativa.

Qualora si dovesse arrivare a un contenzioso civile però, l’ultima parola è quella del giudice. Può accadere infatti che ritenga tale violazione comunque tollerabile, pur essendo i valori numerici registrati fuori dal range prestabilito, ma questo dipende dalle circostanze e varia a discrezione del giudice stesso, dunque non può essere un criterio oggettivo, utile a capire cosa sia giusto fare in questi casi e cosa no.

 

Il regolamento condominiale

Capiamo quindi che sia necessario andare ancora di più nel dettaglio e analizzare anche la scelta dei singoli condomini. Le ore spese all’interno delle riunioni servono anche a stipulare un regolamento che serva da vera e propria normativa, all’interno di quel microcosmo che è il condominio stesso.

Tornando al discorso iniziale, ossia a quale sia il limite tollerabile di rumore per il vostro asciugacapelli (i migliori modelli) o l’orario più indicato per poterne fare uso, è importante dare un’attenta lettura a quanto scritto proprio nel regolamento condominiale.

Può darsi che qui siano scritte le ore dedicate al riposo, assolutamente da rispettare se non si vuole inciampare in noiose discussioni lungo le scale o in sede di riunione. Le fasce orarie più comuni da dedicare alla quiete sono generalmente quelle che vanno dalle 14 alle 16 e ovviamente quelle notturne, dalle 21 fino alle 8 del mattino. 

Queste possono variare leggermente in base a quanto definito dalle persone che abitano nel condominio, ma generalmente i valori si aggirano intorno a quelli da noi appena riportati.

 

 

La cassazione

Ma come poter distinguere un rumore tollerabile da uno non tollerabile? Su questo si esprime prontamente la corte di Cassazione, che si è preoccupata di dare un principio piuttosto elastico come criterio di scelta. 

Questo ente asserisce che, per capire se un rumore è o meno tollerabile, bisogna far riferimento a due fattori: alle condizioni naturali e sociali degli ambienti in cui ci troviamo e alle abitudini delle persone che vi abitano.

L’uso dell’asciugacapelli quindi è non tollerabile in primo luogo quando avviene in orario non idoneo, ossia in uno che non rispetti le regole previste dalla normativa condominiale. Non è tollerabile anche quando si protrae per un tempo decisamente più lungo del necessario e qualora la struttura del condominio faccia sì che tale rumore sia udibile dal vicinato in maniera consistente.

Ecco quindi che abbiamo delle informazioni leggermente più precise e sulle quali è più facile fare valutazioni.

Che si tratti di un ottimo asciugacapelli o di uno di scarsa qualità poco importa, ciò che conta e che il suo utilizzo avvenga nel pieno rispetto degli ambienti e delle persone che abitano all’interno del vostro stesso palazzo. 

Il senso comune, il rispetto degli orari e l’uso non eccessivamente prolungato di questo strumento fanno sì che le discussioni in sede di assemblea siano brevi, se non del tutto assenti e questo sarà soltanto merito vostro! 

 

 

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